La legge di bilancio 2020, Legge n. 160/2019, ha istituito la “nuova” IMU, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La “nuova” IMU, accorpa le precedenti Imu e Tasi, e mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

Regolamento IMU 2020

Esclusioni IMU 2020:

– esclude dal pagamento l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni “di lusso”;

– esenta dal pagamento dell’acconto di giugno, come da art. 117 del Decreto Rilancio, i seguenti immobili:

  • categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);
  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
  • stabilimenti balneari;
  • agriturismi;
  • villaggi turistici;
  • ostelli della gioventù;
  • rifugi di montagna;
  • colonie marine e montane;
  • affittacamere per brevi soggiorni;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • bed and breakfast;
  • residences e dei campeggi.

Perché l’esenzione della prima rata IMU 2020 si applichi, i relativi proprietari devono essere anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 177, D.L. n.34/2020).
Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU.

A seguito dell’abrogazione della Tasi, non è più prevista la quota inquilino.

Gli immobili, quali fabbricati rurali strumentali e i fabbricati cd beni merce, che prima erano esenti da Imu ma soggetti a Tasi, ora sono soggetti alla nuova” IMU (con applicazione dell’aliquota pari all’1,00 per mille).

I pensionati Aire non beneficiano più dell’esenzione per l’abitazione posseduta in Italia.

Le Aliquote:

Il Consiglio Comunale, in data 25/05/2020 ha approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’IMU e le relative aliquote.
Per i contribuenti non c’è nessuna variazione tariffaria e quanto dovuto è la somma tra i due precedenti tributi.

Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2020

Per l’anno 2021 il Consiglio Comunale, in data 28/04/2021, ha confermato le aliquote e le detrazioni deliberate in data 25/05/2020.

Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2021

Per l’anno 2022 il Consiglio Comunale, in data 29/06/2022 ha confermato le aliquote e le detrazioni deliberate in data 25/05/2020.

Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2022

Per l’anno 2023 il Consiglio Comunale, in data 13/05/2023 ha confermato le aliquote e le detrazioni deliberate in data 25/05/2020.

Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2023

Versamento IMU:

Ogni anno sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

  • PRIMA RATA, IN ACCONTO: 16 GIUGNO
  • SECONDA RATA, A SALDO: 16 DICEMBRE

Per il calcolo premere il pulsante sotto:

calcolo imu 2021

E’ possibile pagare l’importo dovuto in un’unica rata con scadenza 16 GIUGNO.

Il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di Acquapendente.

E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo:

3925 denominato “IMU– STATO”

3930 denominato “IMU– INCREMENTO COMUNE”

Per coloro che effettuano il pagamento dell’Imu dall’estero:

i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale presso:

BANCA: Banca Tema

IBAN: IT73 M088 5172 8600 0000 0206383

BIC: ICRAITRRNN0

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale del contribuente;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto Imu 202x €………”

Il codice catastale del Comune di Acquapendente è A040.

Dall’anno 2020, si devono utilizzare esclusivamente i codici tributo validi per la “vecchia” Imu.

Non devono più essere utilizzati i codici tributo relativi alla Tasi.

L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.