Ordinanza N.118: Misure urgenti gestione COVID-19 nel periodo natalizio.
ORDINANZA N. 118 del 07/12/2021 MISURE URGENTI E NECESSARIE AL FINE DI C ONTENERE E GESTIRE L A
DIFFUSIONE DEL COVID 19 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL’APERTO NEL PERIODO NATALIZIO
1- è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto alle ore 00.00 del giorno 8 dicembre alle ore 24.00 del 7 gennaio 2022:
- per l’accesso ai mercatini posti sotto il loggiato comunale di Piazza G. Fabrizio, nei giorni 8, 12, 19 dicembre 2021, 2 e 6 gennaio 2022;
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.; - per l’accesso ai luoghi interessati dalle manifestazioni natalizie; per l’accesso ai luoghi interessati dalle manifestazioni natalizie;
- in occasione del mercato settimanale del venerdì nelle aree interessate dallo stesso;in occasione del mercato settimanale del venerdì nelle aree interessate dallo stesso;
2- è disposto l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in erto in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.interpersonale e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.
non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: delle vie respiratorie:
- i minori di età inferiore ai sei annii minori di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivile persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi;
- i soggetti che svolgono attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale i soggetti che svolgono attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre con le altre persone;
3- restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale, nonché le ulteriori disposizioni di cui al vigentele ulteriori disposizioni di cui al vigente Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172.