Ordinanza N. 126 del 31 dicembre 2021: MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L’INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2022. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D’ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE.
PREMESSO che durante la notte di Capodanno è consuetudine festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici, di vario genere;
TENUTO CONTO che tale usanza – soprattutto in virtù della mole della forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli spari – procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, sull’intero territorio nazionale, un numero molto alto di feriti, alcuni dei quali con lesioni gravi e gravissime, provocate dall’uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni e che per tale causa i vicini presidi ospedalieri potrebbero non essere sufficienti ad assicurare la necessaria assistenza;
RILEVATO come negli anni a nulla siano valse le innumerevoli campagne mediatiche intese a scoraggiare l’uso di detti ordigni nella notte di Capodanno;
PRESO ATTO, altresì, del Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19” che, tra le altre disposizioni, vieta fino al 31/01/2022 le feste comunque denominate, gli eventi a quelli assimilati e i concerti che implichino assembramento in spazi aperti soprattutto in concomitanza del Capodanno. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dell’adozione di misure restrittive tendenti ad evitare ulteriori contagi anche a livello locale con provvedimenti da assumersi a carico degli Enti Locali con carattere di emergenza ed in via precauzionale;
PRESO ATTO delle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio, relative alle misure di
contenimento Covid-19;
VISTO l’avvento della festività di Capodanno che potrebbe generare assembramenti incontrollati ed esporre la cittadinanza e gli utenti più deboli a rischio contagio da Virus Covid 19, soprattutto per coloro che vogliono assistere agli spettacoli pirotecnici, se effettuati;
DATO ATTO CHE in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed immediata azione di prevenzione, considerato il notevole aumento del numero dei contagi da Covid 19, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;
CONSIDERATO CHE si potrebbe generare tra le persone la consuetudine di accendere petardi, razzi, fuochi d’artificio e qualsiasi altro artifizio pirotecnico e che, tra le conseguenze negative quali possibili assembramenti che potrebbero causare contagi, verrebbero a determinarsi anche conseguenze negative a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, poiché il fragore degli artifizi pirotecnici oltre a generare spavento, può condurre a perdita del senso dell’orientamento degli animali al punto di indurli alla fuga, con conseguenti pericoli per incolumità pubblica e sicurezza e pericoli di rischio di propagazione incendi, con evidenti pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza pubblica;
RITENUTO CHE, ex art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]”
VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n.48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza prot. n. 4228 del 23 maggio 2017 avente come oggetto “legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in Legge con modificazioni, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
VISTO l’art. 54 D. Lgs. n. 267/2000 così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), D.L. 14/2017 ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
CONSIDERATO, per le motivazioni di cui sopra, che è intenzione del Comune di Acquapendente salvaguardare la pubblica incolumità, il patrimonio culturale-artistico, mediante il presente atto contingibile ed urgente, da adottarsi senza alcun altro indugio per consentirne la conoscenza e l’osservanza;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
per le motivazioni sopra espresse dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza fino alle ore 24.00 del 2 gennaio 2022 su piazze, vie e spazi pubblici in tutto il territorio comunale, il divieto di:
utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita;
utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, senza la licenza di cui all’art. 57
TULPS.
vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18;
SI RAMMENTA:
- che, salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale e Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile SUAP, dott.ssa Corinna Pernigotto Cego
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla stessa data.
Il Sindaco
Terrosi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A.