Notizie

AVVISO PUBBLICO “UN AIUTO PER LA SPESA”- PROGETTO LA FORZA DELLA FRAGILITA’

Il presente avviso pubblico consiste nell’erogazione di un pacco alimentare distribuito mensilmente nel periodo luglio – dicembre 2022.

  1. REQUISITI D’ACCESSO

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Residenza nel Comune di Acquapendente;
  2. Avere un’età anagrafica pari o maggiore di 65 anni;
  3. Per i cittadini stranieri extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
  4. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), del nucleo familiare non superiore a € 8.265,00;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di apertura dell’avviso e mantenuti durante tutto il periodo di espletamento dello stesso sino alla liquidazione del beneficio.

AVVISO “UN AIUTO PER LA SPESA” [PDF]

DOMANDA DA COMPILARE [DOC]

SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DEI CAMPANELLI PER IL 24/04/2022

Premesso che:

La Fiera dei Campanelli, in programma il 24 aprile 2022, consta di circa 186 operatori del commercio ambulante ed occupa una superficie estesa che ricomprende gran parte delle vie del Centro Storico cittadino come da consuetudine e tradizione storica per la Città di Acquapendente;

la Fiera ha una valenza sovracomunale per il richiamo di visitatori da altri comuni con la conseguente affluenza di un numero notevole di utenti, che è stimabile in migliaia di persone;

la Fiera si snoda in un’area che interessa il Centro Storico cittadino, abitato e in cui insistono una pluralità di attività commerciali in sede fissa e innumerevoli accessi alle abitazioni private.
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01.04.2022, pubblicata in GU del 04.04.2022, recante “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, nella quale vengono fornite una serie di indicazioni a cui attenersi per lo svolgimento, tra l’altro, di sagre, fiere e altri eventi manifestazioni locali assimilabili;
Constatato che la storica collocazione della Fiera non consente ad oggi di mettere in atto gli accorgimenti di sicurezza/sanitari previsti dalle recenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” già citate, atti a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, con la conseguente impossibilità di poter svolgere il tradizionale evento cittadino per l’edizione p.v.;
Richiamata, in tal senso, la nota prot. 4978/2022 del 14.04.2022, trasmessa dalla Prefettura di Viterbo, con la quale si esprimeva parere negativo in merito allo svolgimento della manifestazione;
Ritenuto che sussistano la necessità e l’urgenza di provvedere al riguardo al fine di eliminare pericoli per l’incolumità degli utenti e degli operatori, che potrebbero derivare dal contestuale esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e dal consistente afflusso di avventori nelle aree pubbliche del Centro Storico
del Capoluogo;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sicurezza pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;
Visto, l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale attribuisce al Sindaco, nelle funzioni di competenza statale, la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente salvaguardare l’incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;
Visto il vigente Regolamento Comunale “Commercio su aree pubbliche”;
Tutto ciò premesso e considerato;


ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:

la sospensione dello svolgimento della Fiera dei Campanelli prevista per il giorno 24 Aprile 2022.


DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale con valore legale di notifica per gli interessati;

Che il presente provvedimento venga comunicato ai sottoelencati organi istituzionali:
Prefettura di Viterbo;
Questura di Viterbo;
Comando Polizia Locale;
Comando Stazione Carabinieri – Acquapendente;
Comando Provinciale Guardia di Finanza – Viterbo.


AVVERTE


Salvo che il fatto non costituisca reato le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente.


INFORMA


Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Cultura Turismo e Attività produttive, dott.ssa Corinna Pernigotto Cego.
La Polizia Locale è incaricata del rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Il Sindaco
Terrosi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A.

ARCI SOLIDARIETÀ VITERBO – EMERGENZA UCRAINA

Arci Solidarietà Viterbo ha attivato presso la propria sede un servizio di informazione, orientamento e assistenza legale rivolto a tutti i cittadini provenienti dall’Ucraina che hanno necessità di supporto legato all’emergenza in atto. Chiunque ne avesse necessità può prendere appuntamento chiamando il numero 366.780.1805 dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ PER IL GIORNO 04.03.2022

VISTA la nota prot. n. 2894/2022 del 03.03.2022 con la quale la società TALETE Spa comunica
che, a seguito della disostruzione della fognatura, è stato possibile verificare che il tratto finale della
via proveniente dal Monastero di S. Chiara che si immette sulla condotta fognaria principale di Via
Malintoppa risulta ostruita /e/o franata e che, inoltre, il pozzetto posto sul centro della strada
presenta un cedimento forse provocato da una sacca sotto il tombino;


CONSIDERATO necessario provvedere alla chiusura della strada in via precauzionale agli
autoveicoli per l’incolumità pubblica;


RITENUTO necessario adottare un provvedimento, temporalmente circoscritto alla giornata del
04.03.2022 di sospensione del mercato settimanale del venerdì al fine di garantire la circolazione
veicolare dei mezzi privati e di soccorso verso e in uscita dall’Ospedale cittadino;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,


ORDINA
Per quanto illustrato in premessa che si intende totalmente richiamato e trascritto
La sospensione del mercato settimanale del venerdì per il giorno 04.03.2022

ORDINANZA FORMATO PDF

Ordinanza N. 126 del 31 dicembre 2021: MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L’INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2022. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D’ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

PREMESSO che durante la notte di Capodanno è consuetudine festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici, di vario genere;
TENUTO CONTO che tale usanza – soprattutto in virtù della mole della forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli spari – procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, sull’intero territorio nazionale, un numero molto alto di feriti, alcuni dei quali con lesioni gravi e gravissime, provocate dall’uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni e che per tale causa i vicini presidi ospedalieri potrebbero non essere sufficienti ad assicurare la necessaria assistenza;
RILEVATO come negli anni a nulla siano valse le innumerevoli campagne mediatiche intese a scoraggiare l’uso di detti ordigni nella notte di Capodanno;
PRESO ATTO, altresì, del Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19” che, tra le altre disposizioni, vieta fino al 31/01/2022 le feste comunque denominate, gli eventi a quelli assimilati e i concerti che implichino assembramento in spazi aperti soprattutto in concomitanza del Capodanno. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dell’adozione di misure restrittive tendenti ad evitare ulteriori contagi anche a livello locale con provvedimenti da assumersi a carico degli Enti Locali con carattere di emergenza ed in via precauzionale;
PRESO ATTO delle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio, relative alle misure di
contenimento Covid-19;
VISTO l’avvento della festività di Capodanno che potrebbe generare assembramenti incontrollati ed esporre la cittadinanza e gli utenti più deboli a rischio contagio da Virus Covid 19, soprattutto per coloro che vogliono assistere agli spettacoli pirotecnici, se effettuati;
DATO ATTO CHE in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed immediata azione di prevenzione, considerato il notevole aumento del numero dei contagi da Covid 19, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;
CONSIDERATO CHE si potrebbe generare tra le persone la consuetudine di accendere petardi, razzi, fuochi d’artificio e qualsiasi altro artifizio pirotecnico e che, tra le conseguenze negative quali possibili assembramenti che potrebbero causare contagi, verrebbero a determinarsi anche conseguenze negative a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, poiché il fragore degli artifizi pirotecnici oltre a generare spavento, può condurre a perdita del senso dell’orientamento degli animali al punto di indurli alla fuga, con conseguenti pericoli per incolumità pubblica e sicurezza e pericoli di rischio di propagazione incendi, con evidenti pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza pubblica;
RITENUTO CHE, ex art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]”
VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n.48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza prot. n. 4228 del 23 maggio 2017 avente come oggetto “legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in Legge con modificazioni, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
VISTO l’art. 54 D. Lgs. n. 267/2000 così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), D.L. 14/2017 ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
CONSIDERATO, per le motivazioni di cui sopra, che è intenzione del Comune di Acquapendente salvaguardare la pubblica incolumità, il patrimonio culturale-artistico, mediante il presente atto contingibile ed urgente, da adottarsi senza alcun altro indugio per consentirne la conoscenza e l’osservanza;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza fino alle ore 24.00 del 2 gennaio 2022 su piazze, vie e spazi pubblici in tutto il territorio comunale, il divieto di:
utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita;
utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, senza la licenza di cui all’art. 57
TULPS.
vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18;

SI RAMMENTA:

  • che, salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale e Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.
  • che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile SUAP, dott.ssa Corinna Pernigotto Cego
    Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla stessa data.

Il Sindaco
Terrosi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A.

ORDINANZA N. 126 del 31 dicembre 2021 [PDF]

Ordinanza N.118: Misure urgenti gestione COVID-19 nel periodo natalizio.

ORDINANZA N. 118 del 07/12/2021 MISURE URGENTI E NECESSARIE AL FINE DI C ONTENERE E GESTIRE L A
DIFFUSIONE DEL COVID 19 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL’APERTO NEL PERIODO NATALIZIO

1- è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto alle ore 00.00 del giorno 8 dicembre alle ore 24.00 del 7 gennaio 2022:

  • per l’accesso ai mercatini posti sotto il loggiato comunale di Piazza G. Fabrizio, nei giorni 8, 12, 19 dicembre 2021, 2 e 6 gennaio 2022;
    Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.;
  • per l’accesso ai luoghi interessati dalle manifestazioni natalizie; per l’accesso ai luoghi interessati dalle manifestazioni natalizie;
  • in occasione del mercato settimanale del venerdì nelle aree interessate dallo stesso;in occasione del mercato settimanale del venerdì nelle aree interessate dallo stesso;

2- è disposto l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in erto in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.interpersonale e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.

non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: delle vie respiratorie:

  • i minori di età inferiore ai sei annii minori di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivile persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi;
  • i soggetti che svolgono attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale i soggetti che svolgono attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre con le altre persone;

3- restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale, nonché le ulteriori disposizioni di cui al vigentele ulteriori disposizioni di cui al vigente Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172.

VEDI L’ORDINANZA COMPLETA [PDF]