IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – FINO ALL’ANNO 2019.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’Imu.
Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova IMU 2020. La nuova imposta locale sostituisce l’Imu e la Tasi.
Si evidenzia che per gli anni d’imposta precedenti, l’IMU resta in ogni caso dovuta per quelle categorie di immobili previste dalla normativa e come disciplinate dal Comune di Acquapendente con le aliquote corrispondenti.
nella pagina web dedicata ai Tributi, è presente l’applicativo per il calcolo della nuova IMU e anche per il calcolo del ravvedimento IMU relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Presupposto
Presupposto dell’imposta è il possesso di aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati, siti nel territorio del Comune e descritti all’articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992 (istitutivo dell’I.c.i.). L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze.
Soggetti passivi: Sono soggetti passivi il proprietario dell’immobile; l’usufruttuario; il titolare del diritto d’uso; il titolare del diritto di abitazione; il titolare del diritto di enfiteusi; il titolare del diritto di superficie; il locatario di bene in leasing; il concessionario di beni demaniali. Nel caso di locazione finanziaria, è soggetto passivo il locatario. Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
Abitazione principale e pertinenza: Per abitazione principale s’intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Esclusioni: L’IMU non è dovuta per:
− l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze- (ad eccezione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze);
– l’unità immobiliare e relative pertinenze- equiparata/assimilata ad abitazione principale.
Comodato gratuito: E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito (esclusi quelli in categoria A/1, A/8 e A/9) a parenti di primo grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale.
Le condizioni per fruire dell’agevolazione sono le seguenti: Il comodante deve possedere un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, deve possedere un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
Il comodato deve essere registrato.
Non rileva, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il possesso da parte del comodante, di altri immobili, diversi da quelli abitativi, quali ad es. un terreno o un negozio, anche in comproprietà.
Pertinenze: si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per l’immobile principale concesso in comodato. Le pertinenze devono essere classificate in categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate; in ogni caso è opportuno che le pertinenze siano puntualmente individuate nel contratto di comodato.
Il contratto di comodato: Un contratto di comodato gratuito può essere redatto in forma verbale o scritta, ma in ogni caso, per ottenere l’agevolazione ai fini IMU, deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
Ai fini della decorrenza dell’agevolazione occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto.
Si fa presente che l’IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Quindi, se dalla data di stipula del contratto, il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di quindici giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo.
Attestazione dei requisiti: il riconoscimento della riduzione della base imponibile è subordinato alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI.
Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU-TASI da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il comodato.
Esenzioni: Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D. Lgs. n. 504/92.
– sono inoltre esenti dall’imposta: i beni merce. Cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
– Sono altresì esenti dal pagamento dell’ IMU: i fabbricati rurali ad uso strumentale .
Ruralità: Per i fabbricati, la nozione di ruralità ai fini fiscali è contenuta nell’art. 9 del D.L. n. 557/1993. I commi 3 e 3 bis, stabiliscono le condizioni necessarie per il riconoscimento di tale qualifica. La ruralità negli atti catastali, è riconosciuta mediante una specifica annotazione “R”.
Dichiarazione: I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Enti non commerciali: Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione imu per via telematica, relativamente agli immobili che hanno i requisiti per l’esenzione. Per gli immobili imponibili si devono seguire le regole ordinarie.
Base imponibile: E’ costituita dal valore dell’immobile, così determinato:
fabbricati: rendita catastale x 1,05 x coeffic.
I coeff. sono:
160 per la cat. A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7;
140 per la cat. B, e per C/3, C/4, C/5;
80 per le cat. D/5 e A/10;
65 per la cat. D;
55 per la cat. C/1.
E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile:
-per i fabbricati dichiarati di interesse storico;
-per i fabbricati dichiarati inagibili dall’Ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile:
-per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo, in comodato gratuito. In tal caso il comodante dovrà calcolare l’IMU dovuta applicando l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune e versare l’imposta ridotta del 50 per cento.
E’ inoltre prevista una riduzione del 25% :
-Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n.431/1998.
Aree edificabili: il valore di mercato del terreno x i mq.
Sul valore così calcolato si applicano le aliquote deliberate dal Comune di Acquapendente.
Per i valori delle aree fabbricabili si ricorda la Delibera di G.C. n. 52 del 07/03/2007.
Le Aliquote IMU. ANNI 2015- 2019:
Le aliquote dell’ I.MU. relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 sono le seguenti ( già approvate con Delibera di C. C. n. 19 del 12/05/2014;
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L’Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze = 4,0 per mille
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Gli Immobili di cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/7, D/8 = 7,6 per mille
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Le Aree edificabili = 9,4 per mille
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Tutti gli altri immobili = 9,4 per mille
Detrazioni: E’ prevista una detrazione pari ad €. 200,00, per le abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
I terreni agricoli non sono soggetti ad I.mu.
Versamento I.mu.: Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 e utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati.
Si deve versare interamente al Comune di Acquapendente l’imposta dovuta per i seguenti immobili: abitazioni principali di categoria cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; seconde case; cantine, magazzini e garage non pertinenziali; uffici, negozi, ecc….
Per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D, occorrerà dividere l’importo calcolato e : – versare allo Stato l’imposta dovuta, calcolata ad aliquota del 7,6 per mille annuale; – versare al Comune l’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’eventuale maggiorazione di aliquota deliberata.
CODICE ENTE del COMUNE di Acquapendente: A 040
CODICITRIBUTO:
3912 “IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9”
3916 “IMU aree edificabili”
3918 “IMU altri fabbricati”
3925 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato”.
3930 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune”.
Contribuenti residenti all’estero: Il contribuente residente all’estero potrà versare l’IMU effettuando un bonifico bancario.
Le coordinate bancarie sono:
Banca: Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo (Banca Tema) – Acquapendente – Viale del Fiore, 6
IBAN: IT73 M088 5172 8600 0000 0206383 BIC: ICRAITRRNN0 (0=zero)
CAUSALE: Si prega di specificare se si effettua il versamento de: ACCONTO IMU ANNO …… €. …. Oppure : SALDO IMU ANNO ……. €. …..
Ravvedimento operoso: disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e ss. modif. ed int. e dal D. L. n. 124/2019.
In caso di omesso /parziale versamento il contribuente che non abbia effettuato il pagamento del tributo comunale nelle scadenze previste, potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, consistente nel versamento dell’importo derivante dalla sommatoria del dovuto per il tributo, la sanzione ridotta e degli interessi legali.
Le sanzioni sono così ridotte:
la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo, cioè del 15% (pari al 0,1%), per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto;
la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo, cioè 15% (pari all’1,5%), se il contribuente paga quanto dovuto entro 30 giorni dalla scadenza del tributo ;
la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo (pari a 1,67%), se il contribuente paga entro 90 giorni dalla scadenza del tributo;
la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo cioè del 30% (pari al 3,75%), se il contribuente paga oltre 30 giorni ma entro 1 anno;
la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo cioè del 30% (pari al 4,29%), se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo cioè del 30% (pari al 5%), se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore a 2 anni e fino a 5 anni.
Gli interessi maturano giorno per giorno e devono essere calcolati secondo il saggio di interesse fissato anno per anno dal Ministero dell’Economia.
Il ravvedimento è applicabile qualora la violazione non sia già stata constatata dall’ufficio Tributi; non siano iniziati accessi ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione; non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.