TARI DA ANNO 2021
Normativa statale
Con la legge di stabilità 2020, art.1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stata abrogata, con decorrenza dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Sopravvivono alla suddetta abrogazione, come imposte autonome e non più come componenti della IUC:
IMU – Imposta Municipale propria
TARI – Tassa sui Rifiuti per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 147/2013 (art. 1, comma 780, legge 160/2019)
ARERA
Disposizioni ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva Legge 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza.
Con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).
Con la deliberazione n. 444 del 31/10/2019 ARERA definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.
Il sito di ARERA è consultabile al link www.arera.it
Atti del Comune
La TARI viene regolamentata nel dettaglio dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) vigente, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 30/07/2021, e vi si applicano le Tariffe 2021 deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 30/07/2021.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Delibera di approvazione del PEF e delle Tariffe 2021
Soggetti passivi e presupposto impositivo
Categorie di utenza
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
- per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze
- per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi (allegato A del Regolamento Tari).
Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi non centralizzati di erogazione di elettricità, calore, gas, utenze telefoniche e/o informatiche, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, o se risultino allacciate alla fornitura di energia elettrica o ad altri servizi pubblici a rete.
Indipendentemente da dichiarazioni e/o istanze presentate ad altri uffici comunali per altri fini, resta comunque fermo l’obbligo di presentazione della denuncia di occupazione, variazione o cessazione della tassa rifiuti entro il termine di 30 giorni da quello in cui si è verificato l’evento (art. 22, Regolamento TARI).
Superfici assoggettabili alla TARI (art. 11)
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri.
La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
Non sono soggetti a tassazione:
- le aree scoperte pertinenziali, i balconi, le terrazze, i posti auto scoperti, cortili, i giardini, i parchi, ecc. ;
- le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi) o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- soffitte e ripostigli e simili, limitatamente alla parte di locale di altezza non superiore a m 1,50;
- i locali tecnici quali le cabine elettriche, i vani ascensori, i locali contatori ecc.”;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi (quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio; le aree adibite in via esclusiva all’accesso e uscita dei veicoli dall’area di servizio (aree di manovra);
- locali nei quali si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi;
- le superfici di edifici o loro parti adibite esclusivamente al culto, accatastate in categoria E/7.
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Tariffe
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Annualmente, entro il termine fissato da norma statale per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, le tariffe per ogni singola categoria d’utenza.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”
La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.
In base al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e al Piano Economico Finanziario, le tariffe sono determinate applicando i parametri previsti dal citato D.P.R. 158/1999 e sono articolate per fasce di utenza domestica e non domestica.
Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche oltre al totale della tassa dovuta deve essere corrisposto il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente (TEFA) nella misura del 5%.
NB: gli importi della TARI e del TEFA vengono arrotondati all’euro superiore o inferiore per eccesso o per difetto.
ESEMPI DI CALCOLO
Utenze domestiche
Per il calcolo della tariffa TARI, per le abitazioni, si tiene conto della superficie e del numero di componenti. La quota della bolletta che dipende dalla superficie è chiamata “Parte Fissa” (PF), mentre quella che dipende dai componenti del nucleo familiare è la “Parte Variabile” (PV). Entrambe le quote sono calcolate su base annua (o frazione dell’anno).
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF prevista in linea con il numero di componenti e moltiplicarla per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importo della PV definito considerando il solo numero dei componenti.
ESEMPIO:
- abitazione di 100 m2 occupata da 3 componenti
- tariffa a m2 PF nel caso di abitazione con 3 componenti = € 0,827
- tariffa PV per 3 componenti = € 168,49
Calcolo: 100 x € 0,827 = € 82,70 + € 168,49 = € 251,19
TEFA 5% su € 251,19 = € 12,56 --> totale Bolletta € 264,00
Utenze non domestiche
Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una “Parte Fissa” (PF) e di una “Parte Variabile” (PV), per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell'immobile occupato e della destinazione d’uso dei locali e delle aree.
ESEMPIO
- ufficio con una superficie di 45 m2 --> categoria 11
- tariffa al m2 PF = € 0,879
- tariffa al m2 PV = € 4,842
Calcolo: 45 x € 0,879 = € 45,88 + 45 x € 4,842 = € 217,89 totale TARI = € 266,44
TEFA 5% su € 266,44 = € 13,32 --> totale Bolletta € 280,00
TEFA dal 2021
Il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all’importo netto della TARI ed è versato alla Provincia. Nel Comune di Acquapendente è pari al 5% del dovuto TARI.
A partire dall’01/01/2021 il versamento degli importi dovuti a titolo di TEFA devono essere effettuati con il codice tributo istituito da Agenzia delle Entrate. E’ quindi necessario che, quanto dovuto a titolo di TEFA sia versato distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i relativi codici tributo al fine che il pagamento sia indirizzato correttamente all’Ente destinatario. In caso contrario i pagamenti effettuati senza utilizzare i corretti codici tributo non andranno a buon fine.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it.
Codice tributo | Descrizione | Destinatario |
3944 | TARI – Tassa sui rifiuti | Comune |
TEFA | TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | Provincia |
Per entrambi i codici tributo il Codice Ente da indicare è A040 |
Tariffe 2021
Il 30 luglio 2021 è stata approvata la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2021 relativa alle tariffe Tari 2021.
Gli avvisi di pagamento Tari 2021 sono in fase di definizione. Ciascun avviso riporterà lo stato dei pagamenti e le informazioni sui servizi di raccolta, così come indicato dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ARERA.
Le tariffe 2021 delle utenze domestiche sono state modificate rispetto alle tariffe 2020, sulla base dei calcoli derivanti dal PEF, pertanto le bollette potrebbero subire delle diminuzioni, come degli aumenti.
Nel 2021 è stato introdotto un fondo per poter aiutare le famiglie più colpite dalla crisi economica. Sarà predisposto un avviso pubblico per l’assegnazione di tale contributo con priorità alle famiglie a basso reddito, secondo il parametro ISEE.
Le tariffe 2021 delle utenze non domestiche sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle tariffe 2020.
A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, è stata prevista una riduzione della tariffa per alcune categorie di utenze non domestiche (nello specifico si rimanda alla sezione relativa).
Approvazione PEF con Tariffe 2021
Tariffe 2022
Il 31 maggio 2022 è stata approvata la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022 relativa alle tariffe Tari 2022.
Ciascun avviso di pagamento riporta lo stato dei pagamenti e le informazioni sui servizi di raccolta, così come indicato dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ARERA.
Le tariffe 2022 sono state modificate rispetto alle tariffe 2021, sulla base dei calcoli derivanti dal PEF, pertanto le bollette potrebbero subire delle diminuzioni, come degli aumenti.
Approvazione PEF con Tariffe 2022
Tariffe 2023
Il 13 maggio 2023 è stata approvata la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 13/05/2023 relativa alle tariffe Tari 2023.
Ciascun avviso di pagamento riporta lo stato dei pagamenti e le informazioni sui servizi di raccolta, così come indicato dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ARERA.
Le tariffe 2023 sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle tariffe 2022.
Scadenze e modalità di pagamento
Chi deve effettuare il versamento
L'intestatario della tassa, con il proprio codice fiscale.
Modalità di pagamento
Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, invia annualmente agli utenti, tramite posta ordinaria, il prospetto riassuntivo della tassa dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento (modello F24).
In caso di mancato recapito del prospetto riassuntivo Tari è possibile chiederne copia all’Ufficio Tributi, per poter eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.
All’atto del ricevimento dell’avviso di pagamento è necessario verificare l'esattezza dei dati e segnalare eventuali errori.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Tributi via mail o telefonicamente, mentre la modulistica necessaria per effettuare le correzioni è disponibile sulla pagina Modulistica.
I pagamenti della TARI possono essere effettuati mediante:
- Modello unificato F24 presso gli sportelli bancari, uffici postali o le tabaccherie, online (tramite home-banking) .Il pagamento presso gli uffici postali o bancari non prevede addebito di commissioni;
- PagoPA.
Pagamento della Tari dall'estero
Se si è all'estero e si dispone di un conto corrente in Italia è possibile comunque pagare l'F24 tramite i servizi di home banking o PagoPA.
Se invece si è all'estero e non è possibile utilizzare il modello F24 per il pagamento della Tari, è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con i seguenti dati:
- codice IBAN IT 73 M 08851 72860 000000 206383
- intestato a Comune di Acquapendente
- causale:
- codice fiscale dell’intestatario della bolletta Tari
- la sigla “Tari”, seguita dall’anno cui si riferisce la bolletta
- il numero di documento riportato sull’avviso.
Esempio di causale di Rossi Pietro codice fiscale RSSPTR70A01H223X per l’anno 2019 (si precisa che il codice fiscale è inventato): “c.f. RSSPTR70A01H223X Tari 2019 Doc. n. 1150”
Nel momento in cui il pagamento viene fatto tramite bonifico, si prega di inviare la copia dello stesso tramite email all’Ufficio Tributi.
Scadenze e modalità di pagamento 2021
Con deliberazione n. 22 del 30/07/2021, anche per il 2021 la TARI viene riscossa in 3 rate, così definite:
- 30 settembre 2021
- 29 ottobre 2021
- 30 novembre 2021
Il versamento in un'unica soluzione può essere effettuato, come di consueto, entro la scadenza della prima rata (per il 2021 quindi entro il 30 settembre).
Scadenze e modalità di pagamento 2022
Con deliberazione n. 15 del 31/05/2022, per il 2022 la TARI viene riscossa in 4 rate, così definite:
- 1 agosto 2022
- 30 settembre 2022
- 31 ottobre 2022
- 30 novembre 2022
Il versamento in un'unica soluzione può essere effettuato, come di consueto, entro la scadenza della prima rata (per il 2022 quindi entro il 1 agosto).
Scadenze e modalità di pagamento 2023
- Con deliberazione n. 23 del 13/05/2023, anche per il 2023 la TARI viene riscossa in 4 rate, così definite:
- 31 agosto 2023
- 30 settembre 2023
- 31 ottobre 2023
- 30 novembre 2023
Il versamento in un'unica soluzione può essere effettuato, come di consueto, entro la scadenza della prima rata (per il 2023 quindi entro il 31 agosto).
Gli avvisi di pagamento contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare il corretto versamento (modalità, scadenze, ecc.) e tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del dovuto (superficie, categoria, componenti, tariffa applicata, riduzioni, ecc.) e sono recapitati agli utenti a mezzo posta.
All’atto del ricevimento dell’avviso di pagamento è necessario verificare l'esattezza dei dati e segnalare eventuali errori.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici via mail o telefonicamente, mentre la modulistica necessaria per effettuare le correzioni è disponibile sulla pagina modulistica.
Approvazione PEF con Tariffe 2021
Mancato o parziale pagamento
Il mancato o parziale pagamento entro le date sopra stabilite comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% dell'importo non versato e l'invio da parte del Comune di un avviso di accertamento esecutivo, con aumento di spese a carico del contribuente, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 695, della L. 147/2013 e dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ai tributi e addizionali dovuti sono inoltre applicati gli interessi, calcolati al tasso legale vigente al primo gennaio di ciascun anno di tassazione.
Per l’omessa o infedele dichiarazione ai fini della TARI viene applicata una sanzione così come disciplinata dall’art. 25 del Regolamento TARI, in base alla diversa casistica in cui rientra l’utente.
In caso di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, il contribuente, previa istanza motivata e documentata, può richiedere la dilazione del pagamento degli accertamenti secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulle Entrate.
Ravvedimento operoso
Per evitare che vengano applicate dall’Ufficio Tributi sanzioni piene, il contribuente che si accorge (prima che se ne accorga l’ufficio) di non avere effettuato il versamento entro i termini previsti, può versare tardivamente l’imposta dovuta utilizzando la procedura prevista del “ravvedimento operoso” , beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non ci si può avvalere del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata accertata.
Per il pagamento del ravvedimento relativo alla tassa fino all’anno 2020 deve essere utilizzato il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta comprensiva del tributo provinciale (Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela Ambientale - Tefa), col medesimo codice tributo (3944) e barrando la casella “ravv”.
Per l’anno 2021 e successivi gli importi dovuti a titolo di Tari sono da versare distintamente dagli importi dovuti a titolo di Tefa, pertanto, per il pagamento del ravvedimento deve essere utilizzato il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando distintamente gli importi dovuti a titolo di Tari, Tefa e relative sanzioni e interessi utilizzando i codici tributo sotto riportati e barrando la casella “ravv”.
Codici tributo:
• 3944 – Tari tassa rifiuti
• 3945 – Tari. tassa rifiuti interessi
• 3946 – Tari. tassa rifiuti sanzioni
• Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
• Tefn - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi
• Tefz - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni
Sanzioni da applicare all'importo dovuto in caso di ravvedimento
• nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali
• nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali
• nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali
• nel caso di versamento effettuato entro un anno dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,75 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali
• nel caso di versamento effettuato oltre un anno ed entro il secondo anno dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 4,29 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali
• nel caso di versamento effettuato oltre i due anni dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 5 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento della tassa o della differenza della tassa dovuta, degli interessi legali sulla tassa (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sulla tassa versata in ritardo.
(*) Interessi legali:
• dal 01/01/2021:0,01%
• dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%
• dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
• dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
• dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
• dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
• dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%
Importi dovuti e scadenze per le annualità precedenti
A partire dal 2020 sull’avviso di pagamento è riportata una tabella con le annualità dei pagamenti non corrisposti (o non ricevuti dal Comune). Per avere informazioni su come saldare tali importi, rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi.
Dal prospetto sono esclusi eventuali ravvedimenti e accertamenti per omessa o infedele denuncia.
Modulistica e Istanze
Qualsiasi cambiamento riguardante l’occupazione degli immobili incide sulla tariffa Tari e va comunicato compilando il modulo Denuncia Tari relativo.
In particolare, bisogna dichiarare le variazioni che riguardano:
• l’inizio occupazione, la variazione o la cessazione dell’utenza;
• la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
• il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Per le utenze domestiche, nel caso di modificazioni nel numero dei componenti della famiglia anagrafica (nucleo familiare), non è necessario effettuare la dichiarazione. Si prega tuttavia di fare attenzione al caso in cui più soggetti residenti nella medesima abitazione costituiscano famiglie anagrafiche differenti: in tal caso gli spostamenti dei singoli nuclei familiari devono essere dichiarati.
I moduli devono sempre essere compilati in tutti le loro parti, pena la mancata accettazione degli stessi da parte dell’Ufficio Tributi.
Riduzioni e agevolazioni
Le riduzioni e agevolazioni TARI sono disciplinate dal vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 luglio 2021, e possono essere concesse sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Alcune riduzioni sono applicate d’ufficio, altre necessitano di apposita istanza da parte dell’utente.
Per poter beneficiare delle riduzioni e/o agevolazioni previa istanza di parte, il richiedente deve presentare apposita richiesta corredata della documentazione o autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento delle stesse.
Le riduzioni sono cumulabili.
Riduzioni e agevolazioni per le Utenze Domestiche (dal 2021)
Riduzione per i soggetti non residenti nel Comune di Acquapendente, ma in altro comune italiano (art. 16, co. 3 Regolamento TARI)
Per le utenze domestiche, diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate agli impianti, tenute sfitte e/o a disposizione dal proprietario o possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di una unità: la tariffa fissa rimane invariata, mentre la tariffa variabile viene ridotta a 1 solo componente.
Riduzione per soggetti domiciliati fuori dal Comune per motivi di servizio di volontariato, attività di studio o lavorativa, nel caso di degenze o ricoveri (art. 16, co. 2 Regolamento TARI)
Nel caso di servizio di volontariato, di attività di studio, di attività lavorativa prestata al di fuori del Comune e nel caso di degenze o ricoveri, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Affinché il soggetto domiciliato altrove non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali.
La comunicazione deve essere presentata ogni anno, con relativa documentazione.
Riduzione per la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti (art. 19, co. 1, Regolamento TARI)
Per le utenze domestiche situate al di fuori del perimetro di raccolta, quindi per una distanza di almeno 200 metri dal punto di raccolta dei rifiuti, la tariffa da applicare è pari all’80%.
Riduzione pensionati iscritti AIRE (art. 19, co. 2, Regolamento TARI)
Per la sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e a condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso, si applica una riduzione della TARI pari a due terzi della superficie complessiva.
Riduzione per l’auto-compostaggio (art. 20 octies, Regolamento TARI)
E’ riconosciuta una riduzione del 20% agli utenti domestici che praticano il compostaggio. Il riconoscimento della riduzione è vincolato alla iscrizione all’Albo dei Compostatori, da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi, nonché alla riconsegna della mastella marrone all’affidatario dei servizi di raccolta dei rifiuti (o attestazione scritta del non ritiro del rifiuto organi da parte di quest’ultimi).
La riduzione è revocata d’ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica, nel caso di conferimento dei rifiuti organici al servizio pubblico e/o nel caso in cui l’utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati.
Per coloro che al 31/12/2021 non saranno iscritti all’Albo, ma nel corso del 2021 stesso avranno usufruito della riduzione, l’Ufficio Tributi procederà al recupero nel ruolo Tari 2022 delle somme relative alle riduzioni indebitamente godute nell’anno 2021.
Modulo per iscrizione all’Albo dei Compostatori
Agevolazione straordinaria a sostegno delle famiglie maggiormente danneggiate dalla crisi dovuta al Covid-19 (solo per il 2021)
È prevista una agevolazione riferita al “Bando per il riconoscimento delle agevolazioni Tari alle utenze domestiche anno 2021” con scadenza 30/09/2021
Riduzioni e agevolazioni per le Utenze Non Domestiche (dal 2022)
Solo per l’anno 2021, per le utenze non domestiche valgono le riduzioni della Tari previste dal precedente regolamento (Deliberazione C.C. n. 17 del 12/05/2014) all’art. 10.
Le riduzioni e agevolazioni riportate di seguito saranno pertanto applicate a partire dal 2022.
Regolamento 2014 Approvato
Cessione di beni alimentari (art. 17 bis, Regolamento TARI)
La cessione di beni alimentari è prevista solo per le utenze non domestiche commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, nell’ambito della loro attività (produzione o distribuzione), hanno delle eccedenze che intendono cedere a titolo gratuito attraverso Enti donatori individuati dal Comune. La riduzione è proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni alimentari ritirati dalla vendita e oggetto di donazione e può essere al massimo pari al 30% della parte variabile.
La cessione di beni alimentari deve avere carattere di continuità e frequenza almeno settimanale, pena il non riconoscimento della riduzione
La dichiarazione di adesione a tale iniziativa deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’adesione stessa.
Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la dichiarazione del contribuente donante attestante:
1) l’Ente o gli Enti donatari;
2) la quantità espressa in kg di beni donati per ciascun Ente donatario;
oppure deve essere presentata l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di uno o più Enti donatari certificante la quantità espressa in kg di beni alimentari ricevuti in donazione nell’anno solare precedente a quello di riferimento.
Riduzioni per gli agriturismi (art.20 novies, Regolamento TARI)
Agli agriturismi, classificati nelle categorie degli alberghi con ristorante o degli alberghi senza ristorante, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, delle percentuali di seguito indicate:
a) fino a 10 posti letto, 50%;
b) da 11 a 20 posti letto, 40%;
c) da 21 a 30 posti letto, 30%;
d) da 31 a 40 posti letto, 20%
e) da 41 a 50 posti letto, 10%;
f) da 51 posti letto, nessuna riduzione
Riduzione per le utenze non stabilmente attive (art. 20 decies, Regolamento TARI)
Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente e a condizione che l’occupazione sia inferiore a 183 gg. nell’anno solare, la tariffa complessiva è ridotta del 10%.
Le condizioni devono risultare da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o risultante da situazioni di fatto.
Recupero autonomo di rifiuti urbani (art. 20 undiecies, Regolamento TARI)
Ai sensi dell’art. 1, comma 649, della L. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che lo ha effettuato o altra idonea documentazione da presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al recupero i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione non può superare il 30% della quota variabile.
La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.
L’istanza va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, e deve essere corredata della specifica attestazione rilasciata dall’impresa abilitata che ha effettuato l’attività di recupero nell’anno precedente, oppure di apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti avviati al recupero e il soggetto che ha effettuato il riciclo.
Riduzione nel caso di uscita dal servizio pubblico (art. 20 duodecies, Regolamento TARI)
Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno cinque anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio.
La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Invece devono presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
Albo dei Compostatori per Auto-compostaggio della Frazione Organica
Descrizione
L’auto-compostaggio è un sistema naturale di trattamento dei rifiuti che consente di smaltire gli scarti di cucina e scarti vegetali senza dover conferire i rifiuti al servizio pubblico comunale.
Il compostaggio è un processo biologico aerobico controllato dall'uomo. Consiste nel trattamento in proprio (mediante l’utilizzo di metodologie quali la compostiera, il cumulo e le casse di compostaggio) di tutte le frazioni organiche ed in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani (i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc) che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost). Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati, orti, ecc..
L’auto-compostaggio è una pratica finalizzata al miglioramento della fertilità di aree verdi, di orti e di giardini, utilizzando nel sito di produzione materiali che diversamente andrebbero ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti prodotti da conferire agli impianti di trattamento, generando benefici ambientali ed economici, in quanto la frazione organica generalmente costituisce una parte importante del rifiuto destinato allo smaltimento/trattamento finale.
L'Amministrazione comunale consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica dell’auto-compostaggio della frazione umido, purché eseguito con le modalità indicate nel Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2021.
La pratica dell’auto-compostaggio consente l’iscrizione all’Albo dei Compostatori, l’ottenimento di una compostiera (se richiesta) in comodato d’uso gratuito e uno sconto sulla tariffa pari al 20%.
Requisiti
a) essere iscritto regolarmente al ruolo della tassa rifiuti e non avere insoluti pregressi sulla predetta tassa;
b) disporre di uno spazio verde non impermeabilizzato (orto, giardino, cortile, etc.) per il posizionamento della compostiera/ apparecchiatura, nonché rispettare la distanza di 2,00 metri dai fondi confinanti, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell’ammasso di materiale;
c) dichiararsi disposto ad effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio dei propri rifiuti organici su terreni condotti, provvedendo alla corretta miscelazione dei materiali da trattare ed assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale in modo di evitare disagi ai vicini;
d) impegnarsi a non conferire al circuito di raccolta Comunale porta a porta i rifiuti organici considerati compostabili;
e) di recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica, se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. (Tale restituzione è, in ogni caso, condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste);
f) effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio;
g) essere disposto a partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Comune:
h) rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli condotti da parte del personale incaricato dal gestore o dal Comune volti ad accertare che il compostaggio sia realizzato in modo completo e costante.
Si fa presente che qualora il controllo non confermi il rispetto delle disposizioni previste dal citato Regolamento sarà disposta la cancellazione d’ufficio dall’Albo dei Compostatori con successiva revoca della riduzione e recupero del tributo Ta.Ri. di cui il soggetto ha indebitamente beneficiato;
Come Fare
Deve essere presentato il modulo di iscrizione all'Ufficio Tributi del Comune.
NB: se si dispone già di compostiera, al modulo deve essere allegato il ticket rilasciato dalla Ideal Service che attesta la riconsegna della mastella marrone (organico). Se invece si sta richiedendo la consegna della compostiera dal gestore, si presenta prima il modulo di iscrizione, si riceve il ticket al momento dello scambio tra mastella e compostiera, che deve poi essere inoltrato all’Ufficio Tributi per concludere la pratica e poter essere iscritti all’Albo.
Alla riduzione sono ammesse sia le civili abitazioni, sia le utenze non domestiche per le quali è prevista la produzione dei rifiuti organici nello svolgimento della propria attività.
La domanda può essere inviata a mezzo pec all'indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo tributi@comuneacquapendente.it, oppure a mezzo del servizio postale, oppure presentata in forma cartacea all'Ufficio Tributi.
La domanda si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, sino a rinuncia scritta. Il rinnovo presuppone pertanto la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica dell’auto-compostaggio ed il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo.
Il recesso dalla pratica di compostaggio o eventuali variazioni da parte dell’utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l’Albo dei Compostatori quali a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere tempestivamente comunicate presso l’Ufficio Tributi a mezzo email o in via cartacea, riportando:
• i dati dell’intestatario della bolletta Ta.Ri
• l’utenza per la quale si richiede la modifica o il recesso
• eventuali modifiche.
In fase di prima applicazione, i contribuenti che già fruiscono della riduzione della tassa rifiuti per la pratica dell’auto-compostaggio, dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro il 31.12.2021, l'istanza di iscrizione all'Albo e di riduzione della tassa rifiuti, pena la revoca del beneficio fiscale e il loro mancato inserimento nell'Albo, nonché il recupero di quanto indebitamente fruito nel 2021.
In particolare coloro che usufruiscono già della riduzione Tari per auto-compostaggio e della mastella marrone, devono provvedere alla riconsegna di quest’ultima presso la sede della Comunità Montana quanto prima. Il ticket di conferma rilasciato dall’operatore costituisce elemento essenziale per poter procedere all’iscrizione all’Albo dei Compostatori presso l’Ufficio Tributi.
Costi
Nessun costo.
È prevista una riduzione sulla tassa rifiuti per coloro che si iscrivono all’Albo dei Compostatori.
Riferimenti Normativi
Regolamento per l’applicazione della Tassi sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 30/07/2021
Allegati
Conguagli, compensazioni e rimborsi
Hai effettuato pagamenti in eccesso per la tassa rifiuti?
Ad esempio:
• doppio pagamento
• pagamento in un'unica soluzione e poi di una delle rate
• pagamento di documenti successivamente annullati/rettificati dall'Ente.
puoi presentare domanda di rimborso/compensazione compilando la modulistica predisposta, allegando la documentazione richiesta.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione tra l’importo del quale è stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI.
I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, comprensive di interessi legali, siano inferiori o uguali ad € 4,00 per anno d’imposta (art 21. Regolamento sulle Entrate).
Credito a seguito di variazioni
Le variazioni in corso d’anno che intervengono successivamente all’emissione degli avvisi di pagamento vengono recepite e conteggiate in sede di conguaglio compensativo. Esse possono comportare un recupero o un rimborso della TARI. Il documento a conguaglio può quindi essere corredato del modello di pagamento F24 o del modulo per la richiesta del rimborso (o compensazione).
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti, il rimborso richiesto viene utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e viene effettivamente rimborsata solo l’eccedenza.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione tra l’importo del quale è stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI.
Contributo Covid-19
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2021, oltre le tariffe Tari 2021 il Comune ha definito le riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche a seguito dell’emergenza Covid - 19. Sono previste riduzioni del 12,0% e del 20,5% dell'importo a seconda della categoria.