TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – FINO ALL’ANNO 2019.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la Tasi è stata abrogata.

Dal 1° gennaio 2020, è entrata in vigore la nuova IMU 2020. La nuova imposta locale sostituisce l’Imu e la Tasi.

Si evidenzia che:

-a decorrere dal 2020, per il corrente anno, non dovranno più essere utilizzati i codici tributo relativi alla Tasi.

-per gli anni d’imposta precedenti, la Tasi resta in ogni caso dovuta per quelle categorie di immobili previste dalla normativa e come disciplinate dal Comune di Acquapendente con le aliquote corrispondenti.

nella pagina web dedicata ai Tributi è presente l’applicativo per il calcolo del ravvedimento TASI relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

La TASI è istituita con la Legge n. 147 del 27/12/2013 e modificata con il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni nella L. n. 68 del 02 maggio 2014.

I servizi indivisibili: Al contrario dei “servizi a domanda individuale”, come gli asili nido o il trasporto scolastico, i “servizi indivisibili” sono quelle attività che i Comuni rivolgono indistintamente a tutta la comunità. Ne fanno parte, ad esempio, la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, il servizio di manutenzione del verde pubblico, il servizio di protezione civile, la polizia municipale, ecc.

Il presupposto impositivo: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.

I soggetti passivi: Nella TASI i soggetti passivi sono, sia il possessore sia l’occupante o utilizzatore dell’immobile.

Per le definizioni di: Soggetti Passivi, di Fabbricati, Abitazione Principale, Aree Edificabili e Terreni Agricoli, si rimanda al D.L. n. 201/2011, articolo 13, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria e al Regolamento Comunale sull’IMU.

Le basi di calcolo: 1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.

2. Per le aree edificabili e per la determinazione del valore venale si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Comunale sull’IMU.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia al Regolamento Comunale sull’IMU. b) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Esenzione Abitazione Principale: A decorrere dal 2016, l’abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, è esclusa dal presupposto impositivo TASI.

Tale esclusione opera non solo nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale.

In questo ultimo caso l’imposta è dovuta solo dal possessore che la verserà nella misura percentuale prevista del 90 per cento.

Comodato gratuito: Le disposizioni relative al comodato gratuito, previste ai fini IMU, si applicano anche alla TASI.
Pertanto:
a) Il comodante determina la TASI applicando l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune, con la riduzione del 50 per cento della base imponibile e verserà l’imposta in base alla misura stabilita dal comune ( pari al 90%).

b) Il comodatario non verserà nulla, in quanto l’immobile è abitazione principale.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998, la TASI è ridotta del 25% per cento.

Le Aliquote TA.S.I. ANNI 2015- 2019:

Le aliquote della Tasi relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 sono le seguenti ( già approvate con Delibera di C. C. n. 21 del 12/05/2014);

  • L’Unità immobiliare adibita ad abitazione principale “di lusso”, di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze = 1,0 per mille

  • Gli Immobili di cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/7, D/8 = 1,0 per mille

  • Le Aree edificabili = 1,0 per mille

  • Immobili locati= 1,0 per mille

  • Tutti gli altri immobili = 1,0 per mille

  • L’Unità immobiliare adibita ad abitazione principale “non di lusso” e relative pertinenze = PER L’ANNO 2015: 3,0 per mille + €. 130,00 di detrazione + €. 50,00 per ciascun figlio < 26 anni;

DALL’ANNO 2016: ESENTE

In caso di immobili locati, la TASI è dovuta per il 90% dal proprietario e per il 10% dal locatario dell’immobile;

Le esenzioni: Valgono per la TASI le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I terreni agricoli non sono soggetti a TASI.

La dichiarazione: Valgono le stesse norme dell’IMU. Per la dichiarazione Ta.si. è valido il modulo I.mu.

Il versamento TA.SI.: Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

I contribuenti potranno utilizzare il modello F24 e i codici tributo per il versamento, di seguito indicati.

Codice Ente del Comune di Acquapendente: A 040

Codici tributo:

  • abitazione principale e relative pertinenze: 3958
  • aree fabbricabili: 3960
  • altri fabbricati: 3961

Contribuenti residenti all’estero: I contribuenti potranno versare la TASI, effettuando un bonifico bancario.

Le coordinate bancarie sono:
Banca: Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo (Banca Tema) – Acquapendente – Viale del Fiore, 6
IBAN: IT73 M088 5172 8600 0000 0206383 BIC: ICRAITRRNN0 (0=zero)

CAUSALE: Si prega di specificare se si effettua il versamento del: ACCONTO IMU ANNO …… €. …. Oppure : SALDO IMU ANNO ……. €. …..

Ravvedimento operoso: disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e ss. modif. ed int. e dal D. L. n. 124/2019.

In caso di omesso /parziale versamento il contribuente che non abbia effettuato il pagamento del tributo comunale nelle scadenze previste, potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, consistente nel versamento dell’importo derivante dalla sommatoria del dovuto per il tributo, la sanzione ridotta e degli interessi legali.

Le sanzioni sono così ridotte:

la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo, cioè del 15% (pari al 0,1%), per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto;

la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo, cioè 15% (pari all’1,5%), se il contribuente paga quanto dovuto entro 30 giorni dalla scadenza del tributo ;

la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo (pari a 1,67%), se il contribuente paga entro 90 giorni dalla scadenza del tributo;

la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo cioè del 30% (pari al 3,75%), se il contribuente paga oltre 30 giorni ma entro 1 anno;

la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo cioè del 30% (pari al 4,29%), se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;

la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo cioè del 30% (pari al 5%), se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore a 2 anni e fino a 5 anni.

Gli interessi maturano giorno per giorno e devono essere calcolati secondo il saggio di interesse fissato anno per anno dal Ministero dell’Economia.

Il ravvedimento è applicabile qualora la violazione non sia già stata constatata dall’ufficio Tributi; non siano iniziati accessi ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione; non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.